“Vide una vedova povera che dava due spiccioli… Ha messo più di tutti!” (Lc 21,1s)
In proroga “donec aliter provideatur”
Il Can. 537 del Codice di Diritto Canonico stabilisce che «in ciascuna parrocchia si abbia il consiglio per gli affari economici, il quale oltre che dal diritto universale, è retto dalle norme emanate dal Vescovo diocesano, ed in cui i fedeli, scelti secondo le medesime norme, siano di aiuto al parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, ferma la prescrizione del Can. 532» (cioè, che in tutti i negozi giuridici il Parroco rappresenta la parrocchia ed è obbligato a curarne i beni). Il Consiglio per gli affari economici è per questo un organo consultivo obbligatorio della parrocchia, presieduto dal Parroco e formato da almeno tre laici.